TAR Liguria, sezione I, sentenza 5 luglio 2010, n. 5570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 27, comma 2, TUED: sempre demolizione o ripristino dello stato di luogo in caso di non conformità urbanistico-edilizia
di romolo balasso architetto

La sentenza in commento, tra i vari profili, mette in evidenza che gli interventi e/o opere realizzate in assenza o in difformità dalla DIA non sono nè sanabili nè regolarizzabili con l'applicazione di una sanzione amministrativa qualora gli interventi stessi siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Ciò risulta per il fatto che l'art. 27, comma 2, del Testo Unico Edilizia, d.p.r. n. 380/01, così come modificato dalla legge 326/03, contiene un precetto generale diverso dall'art. 4, comma 2, della legge 47/85.

Infatti la legge del 1985 obbligava, in via generale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi "solo" quando fosse accertato l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

L'attuale art. 27, comma 2, invece e diversamente, oltre ai casi precedenti aggiunge che la demolizione o il ripristino dello stato dei luoghi deve essere ingiunto anche in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Consegue, pertanto, che per i Giudici Amministrativi:

  • L'accertamento di conformità previsto dagli artt. 36 (per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire) e 37 comma 4 (per le opere eseguite in assenza di D.I.A.) del D.P.R. n. 380 del 2001 è diretto a sanare - a regime - le opere solo “formalmente” abusive, in quanto eseguite senza titolo edilizio (rispettivamente, permesso di costruire o D.I.A.), ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
  • Non è invece applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite ... non solo senza titolo, ma anche in difformità dalle norme urbanistiche: in tal caso, infatti, scatta il diverso regime sanzionatorio di cui all'art. 27 comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001 (demolizione e ripristino dello stato dei luoghi), che, ampliando l'ambito di applicazione del precedente articolo 4, comma 2 della legge n. 47/1985, concerne, per sua stessa previsione, non soltanto le ipotesi di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, ma anche tutte le altre ipotesi di violazione della normativa urbanistica sostanziale (T.A.R. Campania, IV, 4.2.2010, n. 566; id., 21.3.2008, n. 1460).
data documento:
8-07-2010
file: sentenza
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