Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appalto Pubblico - chi redige il PSS? Piano Sostitutivo di Sicurezza - di romolo balasso architetto

Il decreto legislativo 163/2006 stabilisce, all'art. 131, comma 2, che:

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008);
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora d.lgs. n. 81 del 2008);
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora d.lgs. n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il decreto legislativo 81/08, allegato XV, punto 3.1 asserisce che il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS), redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

Il PSS, dunque, secondo quanto stabilisce l'art. 131, comma 2, è redatto dall'appaltatore o dal concessionario e poi consegnato dallo stesso all'amministrazione aggiudicatrice ovvero agli altri soggetti aggiudicatori.

Quel "redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario" presente nell'allegato XV del d.lgs. 81/08, invece, potrebbe dare ad intendere che il PSS possa essere redatto anche da persona diversa dall'appaltatore o dal concessionario, gravando su essi la commissione di farlo redigere (in altre parole l'onere di conferire l'incarico di redazione dal PSS graverebbe sull'appaltaore/concessionario e non sul committente/stazione appaltante).

Il fatto che il PSS debba avere gli stessi elementi del PSC porta a ritenere che la "smilitudine" non sia limitata ai soli contenuti bensì comprenda anche i requisiti richiesti al soggetto redattore: se il PSC deve essere redatto da un coordinatore in possesso dei requisiti professionali prescritti dall'art. 98 e dall'allegato XIV, anche il PSS dovrebbe essere redatto da un coordinatore quale soggetto in possesso dei predetti requisiti professionali.

Evidente che il PSS può essere redatto dall'appaltatore/concessionario qualora in possesso dei requisiti professionali richiesti per la redazione dei piani di sicurezza, diversamente non è dato capire se possa redigerlo ugualmente oppure debba designare un coordinatore per la sua redazione.

In quest'ultimo caso, però, il coordinatore in questione sarebbe un CSE ossia un coordinatore che viene designato addirittura dopo l'aggiudicazione o prima della consegna dei lavori, che esaurirebbe la sua funzione con la redazione del PSS, piano che si rende necessario nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa.

 

data documento:
23-10-2009
file:
fonte:
testi normativi