Corte di Giustizia della Comunità Europea - sentenza 25 luglio 2008

 

 

 

 

 

 

 

l'art. 3 punto 1
della direttiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le questioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il d.lgs. 81/2008 vigentei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il d.lgs. 81/2008 in VARIANTE

 

 

 

 

 

 

Causa C-504/06 - di romolo balasso architetto

Su proposta della Commissione Europea contro l'Italia, la Corte di Giustizia ha dichiarato e statuito:

Non avendo provveduto alla corretta trasposizione nell'ordinamento italiano dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, pragrago 1, della direttiva 89/391/CEE), la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima

1.      Il committente o il responsabile dei lavori designa uno o più coordinatori in materia di sicurezza e di salute, quali sono definiti all’articolo 2, lettere e) ed f), per un cantiere in cui sono presenti più imprese.

Come noto, l'Italia, nel dare attuazione alla direttiva cantieri con il d.lgs. 494/96, ha ritenuto di esercitare la facoltà di deroga, ma sulla base di una trascrizione della direttiva suddetta in modo che la Corte di Giustizia ha dichiarato difforme da quella deliberata dal Consiglio, per cui risulta difforme anche il d.lgs. 494/96, venendo così meno agli obblighi dovuti.

Infatti la designazione dei coordinatori per la sicurezza, per il d.lgs. 494/96, è obbligatoria nei "soli" cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, in ognuno dei casi previsti, ovvero:

  1. nei cantieri la cui entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini/giorno;
  2. nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

Sempre con riferimento al d.lgs. 494/96, gli obblighi dei coordinatori sono pressochè esclusivamente incentrati sulla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Secondo la Corte di Giustizia, invece, l'obbligo di designare i coordinatori sussiste sempre in caso di cantieri con più imprese.

Agli Stati membri è data facoltà di non rendere obbligatorio (derogare) la sola redazione del Piano di Sicurezza e di Salute eccetto che in due circostanze:

  • tranne nel caso in cui si tratti di lavori che comportano rischi particolari quali sono quelli enumerati all'allegato II;
  • nel caso dei lavori per i quali è richiesta una notifica preliminare.

La notifica preliminare, è richiesta, per la direttiva:

  • nei cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori;
  • nei cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorno.

La Corte di Giustizia ricorda, nella sentenza, che la direttiva esprime "PRESCRIZIONI MINIME" e come tali inderogabili, essendo riservato agli Stati membri di adottare norme più rigorose di quelle oggetto dell'intervento comunitario.

Sempre dalla sentenza si evince che in base alla direttiva, i coordinatori hanno obblighi più estesi della redazione/controllo dell'osservanza del PIANO: la designzione di un siffatto coordinatore è necessaria per assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori in un settore che li espone a rischi particolarmente elevati e deve, pertanto, essere considerata come un obbligo fondamentale alla luce dell'obiettivo, perseguito da detta direttiva, di combattere l'aumento del numero di infortuni sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili.

Sull'onda della struttura della sicurezza cantieri come delineata dalla Corte di Giustizia, ovvero:

  • a) designazione del/i coordinatore/i nei cantieri con più imprese;
  • b) redazione del Piano di sicurezza e di salute (fatta eccezione, per gli Stati membri, di derogare da tale disposizione eccetto che in due circostanze:
    • nei cantieri che comportano rischi particolari enumerati all'allegato II;
    • nei cantieri per i quali è richiesta la notifica prelimnare, ovvero nei cantieri in cui:
      • la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori;
      • l'entità presunta (dei lavori) è superiore a 500 uomini/giorno.
  • c) notifica preliminare nei cantieri in cui:
    • la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi e che occupa contemporaneamente più di 20 lavoratori;
    • l'entità presunta (dei lavori) è superiore a 500 uomini/giorno.

avendo il d.lgs. 81/2008 esentato la designazione del coordinatore per la progettazione per i lavori privati non soggetti a permesso a costruire, sembra rimanere il contrasto con la direttiva cantieri 92/57/CEE.

Il contrasto dalla predetta direttiva sembra accentuarsi con le proposte di modifica al d.lgs. 81/2008 circolanti in questi giorni (aprile 2009), in quanto esclude la designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui, nonostante sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, la redazione del PSC non è richiesta, ovvero nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI.

Escludere la designazione del CSP, significa far venir meno l'obbligo di coordinare la sicurezza sin dalla fase di progettazione dell'opera come richiesto dalla direttiva, indipendentemente dall'obbligo di regidere il PSC. Nella proposta di modifica al d.lgs. 81/2008 sembra una contraddizione far inserire la lettera c) "coordina l'applicazione delle disposizoni di cui all'articolo 90, comma 1", in quanto disposizione riferita proprio al momento della progettazione dell'opera.

Romolo Balasso

data documento:
20-04-2009
file:
fonte:
Corte di Giustizia