![]() |
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili | ![]() |
||||||
definzione d.lgs. 494/96
definzione direttiva 92/57/CEE
|
Responsabile dei lavori - analisi delle definizioni legislative/normative - a cura di romolo balasso architettoIl decreto legislativo 81/2008 ha ridefinito la figura del responsabile dei lavori nel modo seguente: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Il decreto legislativo 494/96, invece, definiva il responsabile dei lavori come "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modifiche; ". La direttiva cantieri, del Consiglio CEE n. 57 del 24-06-1992, deinisce il responsabile dei lavori "qualsiasi persona fiscia o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del committente". Il tratto comune tra direttiva cantieri 92/57/CEE e d.lgs. 81/2008 è rappresentato dal fatto che il responsabile dei lavori è un soggetto:
Le definizioni legali, dunque, sembrano far coincidere la figura del responsabile dei lavori con altre figure, quali sono, per l'appunto, quella di progettista e/o di direttore dei lavori. Nella traduzione italiana della direttiva europea, tuttavia, ci sono ulteriori due particolarità:
Questione diversa potrebbe apparire, invece, quella rappresentata dalla superata definizione presente nel d.lgs. 494/1996: infatti il legislatore ha anteposto, alle attività, un "ai fini": è un soggetto incaricato ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Con tale locuzione sono possibili due interpretazioni:
Si deve concludere questo breve commento con una considerazione ed esortazione: qualora il legislatore intendesse confermare, nella revisione del d.lgs. 81/2008, la definizione "comunitaria" nella versione rivista (omettendo l'esecutore), e ciò per (eventualmente) superare le questioni sorte in merito alle precisazioni che segue il punto e virgola del primo periodo (tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera.), si ritiene verosimile rimanga un dubbio interpretativo da risolvere nel senso che la definizione, anche in assenza delle precisazioni ricordate, può far rimanere il dubbio interpretaitvo circa la coincidenza o meno tra figure: del responsabile dei lavori con il progettista o con il direttore dei lavori. E' dunque asupicabile una precisazione. In caso di "coincidenza" tra le suddette figure, va detto che sembra possibile una sorta di "anomalia", in relazione alle funzioni riservate alle diverse figure: nel caso in cui il professionista progettista e/o direttore dei lavori fosse anche coordinatore (CSP e/o CSE), la coincidenza con il "ruolo" o "funzione" di responsabile dei lavori potrebbe far coincidere due ruoli antitecici: quello di controllato (il coordinatore) con quello di controllore (il responsabile dei lavori). |
|
||||||