Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - titolo IV - cantieri edili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare Ministeriale n. 30/09 - CSE da designare contestualmente all'incarico di progettazione al pari del CSP.
romolo balasso architetto

La circolare del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali detta chiarimenti sull'articolo 90, comma 11 del testo unico, così come sostituito dalla legge n. 88/09, laddove prescrive che:

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

Come noto l'articolo 91 del testo unico in parola prescrive i seguenti obblighi in capo al CSP:

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.

La formulazione del comma 11 in argomento, come noto, ha suscitato diverse perplessità: ci si chiedeva come poteva essere evaso l'obbligo previsto alla lettera b-bis dell'articolo 91, quale compito del CSP se il CSE, che ne assume le funzioni nei casi previsti, viene designato prima dell'affidamento dei lavori (cfr. art. 90, comma 4). Si dava però per scontato che la redazione di PSC e la predisposizione del fasciolo seguisse la regola dell'articolo 92, comma 2, ovvero prima dell'affidamento dei lavori.

La questione che si poneva, per dirla altrimenti, riguardava il fatto che al momento della designazione del CSE la progettazione risulta già espletata, ovvero che risulta conclusa la fase (quella di progettazione) durante la quale il CSP è obbligato a redigere il PSC, predisporre il fascicolo e coordinare l'evasione dell'obbligo di cui all'articolo 90, comma 1.

La circolare in commento risolve la questione ponendo la desinazione del CSE contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, al pari della designazione del CSP, sostenendola nel modo seguente:

"Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione.

Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.

Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione."

Su tale interpretazione è doveroso osservare che:

  1. la norma prevista dall'articolo 90 comma 11 è una norma derogatoria al verificarsi della condizione prevista: ossia nel caso in cui i lavori siano di tipo privato, non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro:
  2. da più parti si è inteso che il legislatore perseguisse una deroga per i cantieri presuntivamente di modesta entità, dovendosi intendere per "non soggetti a permesso di costruire" tutti gli interventi ordinariamente subordinati a tale titolo abilitativo edilizio a prescindere dalla facoltà ammessa della DIA alternativa di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico edilizia;
  3. se ed in quanto norma derogatoria per i cantieri di modesta entità è altresì ragionevole presumere che il legislatore abbia inteso introdurre una semplificazione concreta, semplificazione che non sembra potersi ridurre alla designazione di un unico coordinatore (il CSE) bensì ricondurre la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo prima dell'affidamento dei lavori, come peraltro già previsto dall'art. 92, comma 2;
  4. se lo scopo fosse stato quello di far intervenire un coordinatore sin dalla fase di progettazione anche per i lavori di modesta entità, al fine di prevedere una unica figura professionale sia per svolgere i compiti di CSP che quelli di CSE, pur non trattandosi di un concreta misura di semplificazione, si ritiene che sarebbe stato logico prevedere l'inverso di quanto introdotto con la legge 88/09 ovvero prescrivere che le funzioni del CSE siano svolte dal CSP, visto e considerato che le due figure debbono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali (di cui all'articolo 98 del testo unico);
  5. forse una forma di tutela e di semplificazione per il caso in questione (comma 11) potrebbe essere garantita prevedendo in capo al CSE, la cui designazione deve rimanere quella prevista e cioè prima dell'affidamento dei lavori, una ricognizione sulla progettazione al fine di verificare il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 90 comma 1.
  6. non è dato capire, infine, perchè il legislatore non si sia definitivamente attenuto all'indicazione data dalla direttiva cantieri (paragrafo 3) laddove, di fatto, esenta la redazione del PSC nei cantieri di modesta entità (non soggetti a notifica o privi di rischi particolari di cui all'allegato II), pur mantenendo l'obbligo di designare uno o più coordinatori: la semplificazione, a nostro avviso, anche per evitare costi ridondanti in capo ai committenti/consumatori, poteva limitare la designazione di un solo coordinatore al fine che lo stesso svolgesse le azioni di coordinamento di cui alla lettera b-bis dell'articolo 91 e quelli dell'articolo 92, senza far redigere il PSC, facoltà che l'articolo 92 citato già considera (cfr. quel "ove previsto").
data documento:
7-11-2009
file: circolare 30
fonte: Ministero
testi normativi