Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2 febbraio 2011, n. 747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permesso di costruire - verifiche della titolarità - obblighi del Comune - accesso al lotto esclusivo da area condominiale - prescrizioni nel titolo edilizio
di romolo balasso architetto

La sentenza affronta una serie di questioni:

  • legittimità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di box pertinenziali interrati ex lege 122/89 su lotto in proprietà al quale si accede da proprietà condominiale (nella fattispecie si tratta di un terreno pertinenziale di proprietà del richiedente cui si accede mediante una rampa che porta anche ai box di altri condomini);
  • obbligo o meno per il Comune di accertare compiutamente la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ottenimento del titolo abilitativo, con specifico riferimento alla titolarità in capo al richiedente il permesso di costruire dei sedimi interessati dall’intervento;
  • illegittimità o meno del titolo abilitativo con riferimento all'obbligo o meno di recepire e/o riportare talune prescrizioni contenute in altri atti del procedimento.

Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha evidenziato, in diritto, che:

Ora se anche solo in parte la rampa è in comproprietà condominiale, appare agevole dedurre che ogni condomino, quindi anche l'interessato, può utilizzarla per il transito pedonale e veicolare, ma se così è, risulta dimostrata la titolarità e/o la disponibilità dei sedimi di accesso al terreno su cui deve insistere il box.

non è ravvisabile ...(alcun) onere per l’Ente di condurre una più approfondita istruttoria circa la titolarità dei diritti dominicali e/o comunque reali dei vari proprietari sulle aree in questione, essendo sufficienti ai fini della richiesta e del rilascio del permesso di costruire gli elementi legittimanti offerti in sede di presentazione della domanda di edificazione e verificati nell’istruttoria della stessa istanza.

Neppure sono condivisibili le censure con cui si imputa il fatto che nel permesso di costruire ... non sono recepite le prescrizioni di ordine geologico pure all’uopo dettate.

Invero, non v’è alcun obbligo o onere di riprodurre nel titolo edilizio prescrizioni del genere, essendo sufficiente al riguardo il richiamo della condizione di eseguire i lavori conformemente agli atti tecnici facenti parte della pratica edilizia evasa.

data documento:
14-2-2011
file: sentenza CdS
fonte:
Consiglio di Stato