Cass. Pen., sez. III, sentenza 30 settembre 2010, n. 35390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di restauro e risanamento conservativo - caratteristiche - ricostruzione su ruderi - crollo murature durante i lavori - conseguenze - rapporto tra normative
di romolo balasso architetto

Con la sentenza in commento il Giudice Penale non si limita a confermare alcuni orientamenti giurisprudenziali sia della giurisdizione penale che amministrativa (Consiglio di Stato e TAR), bensì affronta le caratteristiche dell'intervento di restauro e risanamento conservativo, ed in particolare la definizione degli elementi tipologici, formali e strutturali, la legittimità di un titolo abilitativo edilizio in ordine all'intervento permesso e il rapporto tra definizioni legali previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale.

Il caso:

con permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica era stato autorizzato un intervento asseritamente finalizzato al recupero di un'unità agricola originaria ed in particolare alla ricostruzione di un edificio parzialmente diruto;

tale immobile, presuntivamente a seguito di vigilanza sull'attività edilizia (di polizia giudiziaria), è stato posto sotto sequestro preventivo per la prospettazione accusatoria che il permesso di costruire rilasciato si porrebbe in contrasto con la normativa nazionale e regionale: la ricostruzione su ruderi non configura un intervento di restauro e risanamento conservativo, come descritto nel regolamento edilizio comunale, e neppure un intervento di ristrutturazione edilizia bensì un intervento di nuova costruzione.

In altri termini secondo il Tribunale l'intervento previsto nel titolo abilitativo non poteva essere assentito in quanto il fabbricato preesistente era ridotto allo stato di rudere, a nulla rilevando che il regolamento edilizio ascriverebbe la ricostruzione su ruderi alla tipologia delle opere finalizzate alla conservazione del patrimonio esistente ed in particolare alla categoria del restauro e risanamento conservativo, consentendo, quindi, la ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente crollati.

Il regolamento edilizio, inoltre, affinchè un edificio possa essere considerato esistente prescrive che sia necessaria la presenza di opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la consistenza dell'edificio stesso, ovvero, in caso di un fabbricato parzialmente diruto o fatiscente, l'esistenza è data dalla presenza di gran parte degli elementi strutturali, ossia in assenza di chiari gli elementi tipologici e costruttive, la consistenza deve essere definita dai seguenti elementi:

  • studi e analisi storico-tipologiciche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche;
  • documentazione fotografica;
  • atti pubblici di compravendita;
  • certificazione catastale

Secondo il Supremo Collegio:

  • il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura, in quanto ne determinano la consistenza da consolidare;
  • si ha rudere quando non sussistono tali elementi che consentono di valutarne l'esistenza e la consistenza, per cui la ricostruzioni su ruderi è nuova costruzione;
  • per aversi ristrutturazione le opere murarie ancora esistenti devono consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione;
  • l'ntervento di restauro e risanamento conservativo è quello definito dalla legislazione nazionale e regionale ad essa conforme, definizione che per espressa previsione normativa prevale sulle definizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi;
  • l'attività di restauro e risanamento conservativo si qualifica per un insieme di opere che lasciano inalterata la struttura dell'edificio, sia all'esterno che al suo interno, dovendosi privilegiare la funzione di ripristino dell'individualità originaria dell'immobile;
  • la finalità del restauro e risanamento conservativo, dunque, è quella di rinnovare l'organismo edilizio in modo sistematico e globale, pur sempre nel rispetto (perchè sempre di conservazione si tratta) dei suoi elementi essenziali "tipologici, formali e strutturali";
  • elementi tipologici di un edificio sono quei caratteri architettonici e funzionali che ne consentono la qualificazione in base alle tipologie edilizie (es. costruzione rurale, capannone industriale, edificio scolastico, edificio residenziale unifamiliare o plurifamiliare, edificio residenziale signorile, civile, popolare, ecc..;
  • elementi formali di un edificio, poi, non sono quelli relativi alla sagoma in senso stretto ovvero alla volumetria rigidamente intesa, bensì quelli che determinano la cd. "iconicità" del manufatto intesa come quell'insieme di caratteristiche - disposizione dei volumi, elementi architettonici, particolari rifiniture - che lo distinguono ed inquadrano in modo peculiare;
  • elementi strutturali di un edificio sono, infine, quelli che compongono materialmente la struttura stessa (anche non portante) dell'organismo edilizio: es. muratura in pietrame, struttura portante in cemento armato, tetto in coppi, etc.;
  • consegue che il restauro e risanamento conservativo:
    • non possono comportare il mutamento della qualificazione tipologica intesa nel senso anzidetto;
    • non possono incidere con quella che può definirsi "l'immagine caratteristica dell'edificio", secondo una specifica valutazione da operarsi in relazione a ciascun caso concreto;
    • gli elementi strutturali non possono ricevere modificazione da interventi di restauro e risanamento conservativo.
  • l'intervento di restauro e risanamento conservativo presuppone, dunque, l'esistenza nel suo complesso di u organismo edilizio sul quale intervenire, proprio perchè è finalizzato al recupero degli immobili;
  • qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori le strutture del manufatto vegano meno anche per un fatto accidentale ed involontario quale un improvviso crollo, la loro riedificazione non può più dirsi rientrante nel concetto di restauro o di risanamento conservativo, giacchè le opere edilizie in concreto eseguite (già il gettito delle nuove fondazioni in calcestruzzo), determinano la realizzazione di un edifico radicalmente e qualitativamente diverso dal precedente;
    • nota: se la ricostruzione avvenisse nel rispetto di volumetria e sagoma, però, l'intervento si qualificherebbe come ristrutturazione edilizia, peraltro subordinata al regime della DIA (o SCIA).

 

data documento:
13-10-2010
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