S.C. di Cass. Pen., sez. IV, sentenza 9 settembre 2009, n. 35021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza cantieri: la responsabilità del direttore dei lavori e del committente di fatto.
di romolo balasso architetto

La sentenza in commento, argomentando su principi ed indirizzi giurisprudenziali noti, soprattutto in ambito penale, consente di ricavare la definizione di "direttore dei lavori di fatto" ovvero di "committente di fatto", quali soggetti responsabili in materia antinfortunisca, specie in occasione di infortunio. In particolare sembra dia evidenza ad un fatto: in qualsiasi cantiere vi sono posizioni di garanzia nei confronti della sicurezza.

Il fatto.

Il nipote di due anziane signore, ritenuto essere dalle stesse un geometra, si "interessa" per loro conto di far eseguire dei lavori sulla cappella funeraria, dove è successo un infortunio mortale.

La difesa delle "committenti" è stata incentrata sulla "delega" al nipote, in quanto risulta essere stato questi a reperire la manodopera, a controllare in concreto lo stato di avanzamento dei lavori, a provvedere al pagamento degli operari, e ad essere considerato dagli operai stessi il direttore dei lavori.

La difesa del "nipote", invece, è stata incentrata sul fatto che egli non è geometra bensì perito industriale, e che la posizione di garanzia in materia antinfortunistica è in capo all'appaltatore-datore di lavoro, in quanto, ancorchè il suo operato fosse qualificabile come direzione dei lavori di fatto in rappresentanza delle anziane zie, questa funzione si è limitata al controllo sull'esecuzione sotto il profilo contrattuale.

Il giudicato.

I gradi del giudizio hanno ritenuto il "nipote" responsabile dell'accaduto, quale responsabile del cantiere nonché promotore dell'attività edilizia finalizzata alla costruzione di due cappelle cimiteriali, rilevato che:

  • lo stesso ha ssolto le mansioni di "direttore dei lavori di fatto”, mansione per la quale, ai fini della responsabilità penale, non assume alcun rilievo la circostanza della sua qualifica professionale non di "geometra" ma di "perito industriale capotecnico";
  • lo stesso è stato portatore di un interesse legato alla richiesta delle anziane zie, dopo essersi interessato per il reperimento della manodopera, andava in concreto a controllare lo stato di avanzamento delle opere, provvedeva al pagamento degli operai talvolta addirittura con propri assegni, veniva considerato dagli stessi operai il direttore dei lavori...;

Per la Suprema Corte, di conseguenza, diventa del tutto irrilevante che (il nipote) non fosse il formale direttore dei lavori, se solo si consideri che la responsabilità per l'omessa adozione delle cautele antinfortunistiche incombe su chi dirige in concreto i lavori, indipendentemente da ogni posizione o qualifica formale, e perciò egli era tenuto a vigilare sul rispetto delle norme antinfortunistiche, che sono state però del tutto violate.

Nel concludere le proprie motivazioni, la S.C. da evidenza alla nozione di committente di fatto: “quand'anche si volesse ritenere che il ricorrente abbia agito solo quale longa manus delle committenti anziane zie (come egli sembra prospettare), su di lui, quale committente di fatto, pure incombevano gli obblighi di cui al combinato disposto del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articolo 6, articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 1, lettera a)”.


data documento:
28-06-2010
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