S.C. di Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 giugno 2010, n. 24236

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozione di variante a permesso di costruire
di romolo balasso architetto

La sentenza in evidenza (fonte Lexambiente.it), affronta il tema delle varianti asserendo "Per quanto riguarda le c.d. "varianti in senso proprio", deve rilevarsi che non tutte le modifiche alla progettazione originaria possono definirsi varianti e che queste si configurano solo allorquando il progetto già approvato non risulti sostanzialmente e radicalmente mutato dal nuovo elaborato.

La nozione di "variante", infatti, deve ricollegarsi a modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto all'originario progetto e gli elementi da prendere in considerazione, al fine di discriminare un nuovo permesso di costruire ddalla variante ad altro preesistente, riguardano la superficie coperta, il perimetro, la volumetria, le distanze dalle proprietà viciniori, nonchè le caratteristiche funzionali e strutturali, interne ed esterne, del fabbricato [vedi C. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572]"

Il collegio, inoltre, rileva inoltre che:

"il nuovo provvedimento (da rilasciarsi con il medesimo procedimento previsto per il rilascio de permesso di costruire) rimane in posizione di sostanziale collegamento con quello originario e in questo rapporto di complementarietà e di accessorietà deve ravvisarsi la caratteristica distintiva del permesso in variante, che giustifica - tra l'altro - le peculiarità del regime giuridico cui esso viene sottoposto sul piano sostanziale e procedimentale.

Rimangono sussistenti, infatti, tutti i diritti quesiti e ciò rileva specialmente nel caso di sopravvenienza di una nuova contrastante normativa che, se non fosse ravvisabile l'anzidetta situazione di continuità, renderebbe irrealizzabile l'opera.

Costituisce, poi, "variante essenziale" ogni variante incompatibile con il disegno ispiratore del progetto edificatorio originario, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo.

Nel T.U. n. 380/2001 non si rinviene alcun riferimento espresso all'istituto della variante essenziale ma, per la configurazione dell'ambito di tale istituto, può essere utile tenere conto della definizione (comunque non coincidente e che non ne esaurisce il concetto) di "variazione essenziale" posta dall'art. 32 del T.U. n. 380/2001.

omissis

Caratteri peculiari presentano le c.d. "varianti leggere o minori in corso d'opera" (già disciplinate dall'art. 15, 12° comma, della legge n. 10/1977 e poi dall'art. 15 della legge 47/1985, modificato nuovamente dalla legge n. 662/1996).

Attualmente l'art. 22, 2° comma, del T.U. n. 380/2001 - come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 - prevede che sono sottoposte a denuncia di inizio dell'attività le varianti a permessi di costruire che:

  • non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie (e, a giudizio di questo Collegio, tra i "parametri urbanistici" vanno ricomprese anche le distanze tra gli edifici);
  • non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia;
  • non alterano la sagoma dell'edificio;
  • non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.

...: la formalizzazione dell'art. 22 consente, pertanto, la possibiità di dare corso alle opere in difformità dal permesso di costruire e poi regolarizzarle entro la fine dei lavori."




data documento:
06-07-2010
file:
fonte:
Lexambiente