S.C. di Cass. Pen., sez. III, sentenza n. 19316 del 17-5-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Attività edilizia libera - condizioni - limitazioni - piazzali in zona agricola - esclusione se in contrasto con PRG - configurazione reato urbanistico - sussiste
di romolo balasso architetto

Dalla sentenza in commento si evince che la realizzazione di due piazzali in zona agricola, posti a servizio di un'attività commerciale e destinati a deposito mezzi meccanici e a riparazione di veicoli industriali, non rientrano nell'attività edilizia libera di cui al novellato art. 6 del testo unico edilizia, nè in quello di pertinenza, per cui configurano il reato previsto all'art. 44 del medesimo testo unico edilizia in quanto "nuova costruzione" subordinata a permesso di costruire.

La sentenza offre interessanti spunti argomentativi sull'attività edilizia libera.

La Suprema Corte afferma che:

... la particolare disciplina dell'attività edilizia libera, contemplata dall'articolo 6 D.P.R. 380/01 come modificato dall'articolo 5, comma secondo Legge 73/2010, non è applicabile agli interventi che, pur rientrando nelle categorie menzionate da tale disposizione, siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici.

... la realizzazione dei piazzali, da adibire ad area di sosta e parcheggio a servizio dell'attività commerciale del ricorrente ... è avvenuta in area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola E ed è pertanto in evidente contrasto con la destinazione urbanistica dell'area.

Tale evidente contrasto con lo strumento urbanistico rileva anche con riferimento alla rivendicata natura pertinenziale degli interventi.

Nel ritenere la valutazione della Corte territoriale giuridicamente corretta e nel respingere, conseguentemente il ricorso, anche la Suprema Corte sembra concordare sul fatto che le opere poste in essere si qualificano come "nuova costruzione", integranti il reato contravvenzionale contemplato dall'art. 44 del testo unico edilizia (verosimilmente per assenza di permesso di costruire).

Sulle conclusioni della Suprema Corte è possibile svolgere delle riflessioni: sembra che con questa sentenza si affermi un principio giurisprudenziale secondo il quale un intervento contemplato nell'attività edilizia libera, qualora in contrasto con gli strumenti urbanistici, perde i benefici della particolare disciplina tanto da dover essere (ri)qualificato secondo la "normale" disciplina.

In altre parole, sembra che la S.C., non riconosca all'intervento la qualificazione tecnico-giuridica di opera rientrante nella categoria dell'attività edilizia libera, e quindi depenalizzata, qualora sussista contrasto con gli strumenti urbanistici, tanto che, per l'appunto, potrebbe integrare una violazione penalmente rilevante (se lo stesso intervento rientrasse nelle opere subordinate a permesso di costruire o a DIA alternativa allo stesso).

L'assunto sopradetto sembra motivato in alcune "osservazioni" svolte in premessa dalla S.C., l'ultima delle quali pare significativa:

  • occorre osservare, con riferiemento all'attività edilizia libera disciplinata dall'articolo 6 D.P.R. 380/01, che la stessa riguarda alcune tipologie di opere che si ritiene non abbiano alcun impatto sull'assetto territoriale e, come tali, non soggette ad alcun titolo abilitativo;
  • in tale categoria rientrano alcuni interventi specificatamente indicati dall'articolo 6 del dpr 380/01, ai quali vanno aggiunte altre tipologie individuate dalla giurisprudenza;
  • l'articolo 6 è stato profondamente modificato ad opera della menzionata legge 73/2010 che ne ha sostituito il testo originario;
  • la disposizione, tuttavia, già nella primitiva versione poneva alcuni limiti al libero esercizio dell'attività edilizia, che ora sono stati indicati in modo più dettagliato nel testo attualmente in vigore;
  • si specifica, infatti, che vengono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e non si prescinde dal rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, dalle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lv. 42/2004;
  • dal tenore letterale del testo deve ritenersi che l'elencazione non sia tassativa ma esemplificativa, con la conseguenza che deve ritenersi richiesto il rispetto di tutta la normativa di settore, ancorchè non menzionata, che abbia comunque rilevanza nell'ambito dell'attività edilizia;

dovranno pertanto essere esclusi dall'applicazione di tale particolare regime di favore tutti gli interventi eseguiti in contrasto con le disposizioni precettive degli strumenti urbanistici comunali ed in violazione delle altre disposizioni menzionate;

data documento:
9-6-2011
file:
fonte:
Lexambiente.it