Cass. Pen., sez. III, sentenza 25 febbraio 2011, n. 7217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nozione di "volume tecnico" privo di rilevanza penale: criterio di proporzionalità
di romolo balasso architetto

Un manufatto di 54 mc, con 21 mq di superficie coperta, alto m. 2,60, contenente una cisterna interrata e le diramazioni della rete di riscaldamento verso un immobile residenziale non è volume tecnico.

I Giudici Penali osservano:

  • il volume tecnico non è attività edilizia libera che può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo edilizio, tanto che, generalmente, fatta salva diversa disciplina regionale, il volume tecnico è soltanto escluso dal computo della volumetria assentibile in quanto non sono generatori del c.d. "carico urbanistico", ciò in quanto la loro realizzazione è finalizzata a migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni;
  • sono volumi tecnici quelli strettamente necessari a contenere ed a consentire la sistemazione di quelle parti degli impianti tecnici, avente un rapporto di strumentalità necessaria con l'utilizzo della costruzione,
    • quali, serbatoi idrici, extracorsa degli ascensori, vani di espansione dell'impianto termico, canne fumarie e di ventilazione, vano scala al di sopra della linea di gronda, ecc..
  • che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche...

Premesso che non sono volumi tecnici quelli che assolvono funzioni complementari, per l'identificazione della nozione di "volume tecnico" assumono valore tre ordini di parametri:

  • il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette;
  • il secondo, negativo, ricollegato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all'interno della parte abitativa);
  • il terzo, negativo, ricollegato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed è invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.

Questo "criterio di proporzionalità" sembra innovativo in disciplina (giurisprudenza), perchè le "dimensioni" del volume tecnico diventano oggetto di valutazione al punto da escluderne la nozione ai fini della rilevanza.

Occorre osservare che i tre ordini di parametri citati dal Giudice Penale sono considerati anche dalla Giustizia Amministrativa (TAR Salerno n. 3987/2009, TAR Lecce n. 3963/2007; TAR Liguria n. 101/2007).

data documento:
14-03-2011
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