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Rilevanza penale delle violazioni edilizie in rapporto al titolo abilitativo di riferimento
di romolo balasso architetto
La sentenza in commento asserisce che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".
In merito la Suprema Corte evidenzia che:
Su questi presupposti, la S.C., con la sentenza in commento, conclude affermando che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".
Si tratta di un'asserzione, a mio parere, da intendere nel senso che la rilevanza penale o meno degli interventi edilizi, considerati nella loro unitarietà finale, è in funzione del regime "ordinario" di subordinazione, essendo ammessa la possibilità di "interscanbiare" i titoli abilitativi edilizi "ordinariamente" previsti per essi.
Infatti determinati interventi edilizi:
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sono subordinati al permesso di costruire fatta salva la possibilità di adire alla DIA alternativa, ove previsto (art. 22, comma 3, 4 e 5);
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sono subordinati a DIA fatta salva la facoltà di adire al permesso di costruire (che sarebbe da definire "facoltativo" ai sensi dell'art. 22, comma 7).
Discende pertanto un principio che può essere così formulato:
non è il nomen juris del titolo abilitativo a determinare la rilevanza penale o meno dell'intervento edilizio ovvero della violazione incorsa, bensì la natura giuridica in concreto dell'intervento o violazione stessi in relazione al regime di appartenenza.
L'ultima precisazione, e cioè il riferimento al regime di appartenenza diventa d'obbligo in quanto la violazione della medesima fattispecie (es. delle previsioni degli strumenti urbanistici piuttosto che dei regolamenti edilizi e della normativa edilizia) non ha le stesse conseguenze sul piano penale.
E' noto il fatto che le violazioni dei medesimi presupposti (le suddette previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi) non hanno rilevanza penale quando si riferiscono ad interventi subordinati a DIA, per espressa previsione legislativa.
Pertanto la stessa violazione in concreto può avere diverso apprezzamento sanzionatorio in ragione del regime giuridico "ordinario" stabilito dalla legislazione statale e che può avere tratti comuni (sotto il profilo amministrativo - cfr. art. 27) o differenziati (sotto il profilo penale). |
data documento: |
14-07-2010 |
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fonte sentenza: |
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