Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 giugno 2010, n. 24243

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rilevanza penale delle violazioni edilizie in rapporto al titolo abilitativo di riferimento
di romolo balasso architetto

La sentenza in commento asserisce che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".

In merito la Suprema Corte evidenzia che:

  • deve rilevarsi che - puire accordando la disciplina statuale di principio alla legislazione regionale la possibilità di modificare il titolo abilitativo previsto dalla legge statale per alcune tipologie di opere - l'esercizio di tali facoltà non può incidere sull'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 44 del T.U. n. 380/2001.
  • infatti:
    • l'ambito della rilevanza penale non può essere modificato dalla legislazione regionale, stante la riserva di legge statale in materia di ordinamento penale (artt. 25 Cost.).
  • la materia dei titoli abilitativi edilizi, in sostanza si articola secondo un sistema definibile "a duplice binario":
    • a) quello della legislazione regionale, rilevante per l'individuazione dell'iter amministrativo che deve essere seguito al fine di potere attuare i diversi interventi urbanistici ed edilizi che comportano trasformazioni territoriali;
    • b) quello, non necessariamente coincidente con il primo, che rileva ai fini della configurazione delle fattispecie icriminatrici poste dalla disciplina penale.
  • con l'avvertenza che:
    • il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.
    • l'opera, infatti, deve essere considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti (ved. Cass., Sez. III: 29.1.2003, Tucci; 11.10.2005, Daniele).

Su questi presupposti, la S.C., con la sentenza in commento, conclude affermando che "in materia edilizia - la disciplina sanzionatoria penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell'intervento".

Si tratta di un'asserzione, a mio parere, da intendere nel senso che la rilevanza penale o meno degli interventi edilizi, considerati nella loro unitarietà finale, è in funzione del regime "ordinario" di subordinazione, essendo ammessa la possibilità di "interscanbiare" i titoli abilitativi edilizi "ordinariamente" previsti per essi.

Infatti determinati interventi edilizi:

  • sono subordinati al permesso di costruire fatta salva la possibilità di adire alla DIA alternativa, ove previsto (art. 22, comma 3, 4 e 5);
  • sono subordinati a DIA fatta salva la facoltà di adire al permesso di costruire (che sarebbe da definire "facoltativo" ai sensi dell'art. 22, comma 7).

Discende pertanto un principio che può essere così formulato:

non è il nomen juris del titolo abilitativo a determinare la rilevanza penale o meno dell'intervento edilizio ovvero della violazione incorsa, bensì la natura giuridica in concreto dell'intervento o violazione stessi in relazione al regime di appartenenza.

L'ultima precisazione, e cioè il riferimento al regime di appartenenza diventa d'obbligo in quanto la violazione della medesima fattispecie (es. delle previsioni degli strumenti urbanistici piuttosto che dei regolamenti edilizi e della normativa edilizia) non ha le stesse conseguenze sul piano penale.

E' noto il fatto che le violazioni dei medesimi presupposti (le suddette previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi) non hanno rilevanza penale quando si riferiscono ad interventi subordinati a DIA, per espressa previsione legislativa.

Pertanto la stessa violazione in concreto può avere diverso apprezzamento sanzionatorio in ragione del regime giuridico "ordinario" stabilito dalla legislazione statale e che può avere tratti comuni (sotto il profilo amministrativo - cfr. art. 27) o differenziati (sotto il profilo penale).

data documento:
14-07-2010
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fonte sentenza: