Cass. Pen., sez. III, sentenza 24 maggio 2010, n. 19538

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire - art. 34 TUED
di romolo balasso architetto

Con la sentenza in commento il Giudice Penale di legittimità conferma il principio che la sanatoria estinguente il reato non può mai essere quella parziale, nel senso di accertamento di conformità parziale, ovvero di accertamento di conformità subordinato all'esecuzione di opere, "atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità".

La sentenza, però, affronta anche la disposizione del secondo comma dell'art. 34 del testo unico edilizia, relativo alla non demolizione di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, qualora tale pratica dovesse essere di pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

Gli aspetti della sentenza a cui si intende dare evidenza in merito al suddetto articolo 34 sono due, ovvero il fatto che:

  • le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 34 sono da applicare "anche alle opere eseguite in parziale difformità dalla denuncia d'inizio attività" ;
  • il mantenimento delle opere abusive parzialmente difformi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 34, "non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell'illecito, ed in particolare non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente".

Sembra ragionevole ritenere che in ordine al primo punto l'applicazione del primo comma dell'articolo 34 alle DIA sia da "limitare" alle c.d. DIA alternative di cui al terzo comma dell'articolo 22 del testo unico edilizia, posto che per le DIA ordinarie la disciplina dovrebbere essere soltanto quella riportata all'articolo 37, ciò a mente di quanto espressamente prescritto dal comma 2-bis del medesimo articolo 34 ("Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività").

In ordine al secondo punto, invece, è (era) risaputo che la sanzione prevista dal comma 2 in luogo della demolizione:

  • si applica(va) quando le opere realizzate:
    • costituiscono parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio (sono pertanto escluse le opere in totale difformità o costituenti variazioni essenziali di cui agli artt. 31 e 32 del TUED);
    • tali difformità non risultano sanabili per accertamento di conformità, ovvero per la prescritta doppia conformità:
      • quella che deve sussistere al momento in cui tali opere difformi/abusive sono state realizzate;
      • quella che deve sussitere al momento in cui si richiede la sanatoria.
  • non comportava una sanatoria, proprio in ragione del fatto che l'unica sanatoria ammessa è quella per accertamento di conformità (di cui all'articolo 36), ma consentiva comunque di "regolarizzare" le difformità non demolibili sia pure nei confronti del solo aspetto ammininistrativo.

La sentenza in commento, come si è visto, ritiene che la sanzione amministrativa, non solo non fa venir meno la sanzione penale (l'illecito viene dunque sanzionato penalmente a norma dell'articolo 44), ma non regolarizzerebbe le opere difformi anche sotto l'aspetto amministrativo laddove la sentenza asserisce, di fatto, che la sanzione non legittima il loro eventuale completamento; in altri termini, secondo i Giudici Penali, il venir meno della loro demolizione in ragione del pregiudizio della parte conforme, non autorizza il loro completamento tanto da dover essere tollerate nello stato in cui trovano, e ciò per la sola funzione di conservazione delle opere realizzate legittimamente.

L'asserzione non sembra di poco conto, soprattutto in ragione dei possibili epiloghi che si potranno avere sul territorio, che il medesimo consesso penale ritiene essere il bene oggetto di tutela (cfr. SS.UU. "Borgia" del 1993), laddove il mancato completamento dovesse dar luogo ad esiti discutibili sia sul piano morfologico, estetico che su quello funzionale.

data documento:
3-06-2010
file:
fonte: