La questione zone agricole in Veneto: riflessione critica.
La legge regionale del Veneto n. 11/2004, così come novellata nel tempo, è una legge espressamente urbanistica: lo affermano l'art. 2 comma 1, e gli articoli 43 e 44 primo comma, per quanto concerne proprio le zone agricole.
Affermare che si tratta di una legge urbanistica (e non edilizia) significa che si affida alla disciplina pianificatoria non solo gli assetti del territorio in ragione delle finalità da perseguire e perseguite ai vari livelli, bensì anche quelli edilizi che da questi assetti derivano (o trovano connessione - gli altri devono essere regolati dagli strumenti di disciplina edilizia di cui al testo unico 380/01, ovvero dal Regolamento edilizio).
Si potrebbe pertanto convenire sul fatto che la disciplina edilizia prevista da norme "urbanistiche" debba trovare il necessario riferimento di coerenza (per le finalità perseguite e disegnate) con la pianificazione da cui deriva.
Ora va detto, per il caso Veneto, che sia le normative previgenti che l'attuale perseguono lo stesso fine: la tutela delle zone agricole attraverso varie misure.
Queste si possono ritenere rappresentate dalle sotto zonizzazioni, dai vincoli insediativi storico-tradizionali, dai limiti quantitativi dell'edficazione e dai requisiti anche soggettivi per poter esercitare lo ius aedificandi.
Pertanto sembrerebbe irragionevole applicare limiti nuovi ad una pianificazione vecchia, cosicchè in quelle realtà in cui operano ancora i PRG (con NTA e REC), redatti e rispettosi delle leggi cui dovevano subordinazione per risultare legittimi, la disciplina dovrebbe rimanere invariata per poter essere coerente con le scelte pianificatorie da cui deriva, e ciò fintanto che non intervenga il nuovo sistema di pianificazione che, con i suoi nuovi strumenti, recepisca le nuove regole.
Infatti si potrebbe obiettare che la legge regionale non sembra sostenere un ragionamento del tipo "nelle zone agricole costruisce solo tizio e in queste quantità salvo previsioni diverse del PAT e/o PI", bensì il criterio parrebbe contrario "il PAT e il PI disciplinano, nei limiti e nei requisiti indicati, l'edificazione nelle zone agricole che sono zone di tutela".
Ampliamenti e ristrutturazioni
Altro argomento scottante è quello dell'art. 44 comma 5, laddove al secondo periodo prescrive che "Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modificazioni, nonchè l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purchè eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria".
Orbene, la norma non consente le ristrutturazioni edilizie le quali, come noto, possono essere di due tipi: leggere o pesanti. In compenso consente di ampliare le case di abitazione senza più richiedere il requisito della residenza stabilmente abitata da almeno 7 anni.
Si è detto che la ristrutturazione edilizia non è stata consentita perchè si tratta di un intervento che può anche mutare la destinazione d'uso dell'immoblie.
Le norme sono norme, si dice, però è alquanto strano che si consenta di ampliare un edificio e non anche di ristrutturarlo, eventualmente con il limite del mantenimento della destinazione d'uso. Chi progetta forse comprederà che molto spesso gli interventi di ampliamento sono correlati ad interventi ristrutturativi finalizzati ad attualizzare un edificio esistente alle esigenze d'uso del vivere attuale. La questione che, pertanto, si determina, non pare di poco conto.
Come si può ben vedere le questioni sono diverse, di non facile comprensione e soluzione, motivo per cui Tecnojus intende riservare un approfondimento in materia. Tutti i tecnici, liberi professionisti o appartenenti alle PA, sono invitati a scriverci [info@tecnojus.it] le loro opinioni, i loro dubbi, i quesiti: troveremo il modo di redigere un Quaderno Tecnojus specificio in argomento e, se del caso, solleciteremo il nostro organismo istituzionale di riferimento (FOAV) di farsi promotore di istanze e proposte presso il legislatore regionale.
Romolo Balasso
|